L’accordo di integrazione: cos’è e come funziona
La legge 15 luglio 2009 numero 94 ha introdotto un sistema di misure fra le quali spicca il cosiddetto Accordo di integrazione. Vediamo assieme che cosa è e di cosa si tratta.
L’accordo di integrazione è in buona sostanza una presa di impegno da parte del soggetto straniero giunto in Italia, col quale egli si impegna a favorire la propria integrazione, e grazie appunto a tale integrazione può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.
L’accordo di integrazione si sostanzia in corsi di lingua italiana, nonché in corsi di educazione civica, pensati per rendere più semplice allo straniero l’integrazione con la lingua (fondamentale per la comunicazione) e la cultura italiana, l’adempimento dell’obbligo di istruzione per i figli minorenni, sulla base di un modello già adottato in diversi Paesi europei.
Secondo il quadro comune europeo di riferimento, lo straniero dovrebbe acquisire una conoscenza della lingua italiana almeno di livello A2.
L’accordo di integrazione si sostanzia in un sistema di attribuzione di crediti che servono a “calcolare” il grado di integrazione : 16 crediti vengono forniti all’atto della sottoscrizione dell’accordo. In un biennio, lo straniero deve totalizzare non meno di 30 crediti, crediti che gli sono attributi in base alla partecipazione alle attività formative.
Nell’ipotesi in cui al termine del biennio lo straniero non abbia raggiunto i crediti previsti, è possibile accordargli ancora un anno di tempo.
Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione
La perdita dei crediti comporta una conseguenza quale la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero dallo Stato. Espulsione e revoca del permesso, invece, non possono essere invocati neppure nell’ipotesi dell’inadempimento nei confronti di soggetti che abbiano richiesto permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, per protezione umanitaria, per motivi familiari, per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per ricongiungimento familiare e altri pochi casi.
Verifica dei crediti dell’accordo di integrazione
Per quanto concerne la verifica concreta del raggiungimento dei crediti, quando manca un mese alla scadenza dell’accordo lo Sportello Unico è chiamato a verificare, previa comunicazione al cittadino straniero, il raggiungimento dei crediti. Lo straniero deve presentare la documentazione necessaria per ottenere il riconoscimento dei crediti, dimostrando così di aver svolto le attività richieste.
Potrebbe avvenire che lo straniero non sia in possesso della documentazione necessaria al riconoscimento dei crediti: in questo caso può richiedere allo Sportello Unico per l’immigrazione, nell’apposita sezione, di svolgere un test che dimostri la sua conoscenza della lingua e della cultura italiana almeno ad un livello minimo, così dimostrando un principio di integrazione.